Contratto transitorio: se sei il proprietario qui risolvi i tuoi dubbi

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Contratto transitorio: se sei il proprietario qui risolvi i tuoi dubbi

Il contratto transitorio è una tipologia di contratto riconosciuta dall’ordinamento giuridico, ecco le risposte che possono chiariti le idee

Cosa vuol dire contratto transitorio

Il contratto transitorio ad uso abitativo è regolamentato dall’art.5 della legge 431 del 1998 e ha la caratteristica di adattarsi all’evolversi delle situazioni. L’esigenza transitoria di cercare un immobile in affitto non deve avere una durata superiore ai 18 mesi. Può essere rinnovato se persiste la causa della transitorietà. È un vero e proprio contratto che deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e il locatore può scegliere la cedolare secca così da avere un’imposizione fiscale agevolata. Il canone è concordato dalle parti ad esclusione dei comuni con un numero di abitanti superiore ai 10 mila. Un tempo, questa tipologia di contratto, era prevista come contratto ad uso di foresteria. Però, considerando che la disciplina era molto elastica, si è deciso di intervenire con forme più rigide. È necessario che locatore e conduttore siano persone fisiche che decidono di concludere una locazione temporanea escludendo qualsiasi attività imprenditoriale. Le specifiche esigenze che portano alla sottoscrizione di questa tipologia di contratto, devono essere sempre espressamente riportate e comprovate da adeguata documentazione. Se come proprietario hai l’intenzione futura di vendere l ‘immobile è importante che tu possa prendere in considerazione questa tipologia di contratto. Nel caso delle esigenze del conduttore potrebbero esserci motivazioni lavorative, ristrutturazione dell’abitazione principale, assistenza ad un familiare. Il motivo deve essere sempre confermato da quanto dispone la legge e indicato. Se questa prova documentale dovesse essere omessa in modo automatico il contratto si trasforma in locazione ordinaria a canone libero con durata di 4 anni.

Cosa è necessario scrivere nel contratto transitorio

Il contratto transitorio deve riportare le generalità delle parti contraenti, il canone pattuito e la modalità di corresponsione, la descrizione catastale, l’esplicita esigenza transitoria, l’attestato di prestazione energetica, la clausola di divieto di sublocazione e la modalità di ripartizione delle spese. Su quest’ultimo punto occorre soffermarsi in quanto, a causa del breve periodo, non vengono fatte le volture e quindi sarà l’inquilino a rimborsare i costi.  Al termine dei 18 mesi il contratto si scioglie automaticamente ma, se dovesse perdurare la causa di transitorietà, si può procedere al rinnovo. Occorre però che sia fatta comunicazione dalla controparte attraverso una raccomandata prima della scadenza del termine. Invece, se dovesse esserci una disdetta anticipata, il conduttore deve corrispondere al proprietario il costo dell’imposta di registro che ammonta a 67 euro. Questo importo non è dovuto solo se il locatore ha scelto la cedolare secca. Occorre corrispondere un deposito cauzionale fissato nel numero di 3 mensilità che sarà restituito allo scadere del contratto dal locatore al conduttore. È il proprietario che, in questo caso, effettua una libera scelta ma occorre ricordare che costituisce una garanzia in caso di inadempimento degli obblighi impliciti compresa la buona conservazione dell’edificio.

I contratti transitori per studenti

Seppur questa tipologia di contratto ricalca la forma precedentemente descritta si distinguono perché devono riguardare solo aree limitrofe rispetto alla sede dello studente con una durata minima di 6 mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Devono essere scritti e occorre allegare il corso di studi e la documentazione APE. Sono soggetti alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e fiscalmente il locatore sceglie tra la tassazione Irpef ordinaria o la cedolare secca.

I contratti transitori ad uso commerciale

I contratti transitori ad uso commerciale includono la transitorietà dell’attività commerciale. Questo accade nel caso di fiere o mostre ma per validità del contratto stesso è prevista la forma scritta, l’indicazione della motivazione, e la relativa documentazione. In questo caso sussiste il vincolo imposto che l’edificio non deve essere qualificato come storico-artistico. Inoltre è consentita anche la divisione in singole porzioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sul contratto transitorio puoi rivolgerti a me e contattarmi scrivendo a [email protected] o telefonando al +39 347 457 44 14.     

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